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Casa vacanze, suggerimenti e regole per non correre rischi

martedì, 8 giugno 2010

punto immobiliare - tortoli

Casa vacanze: suggerimenti e regole per non correre rischi
L’estate si avvicina e molti italiani, anziché spendere per un paio di fine settimana svariate centinaia di euro per alberghi ed hotel, sono pronti ad affittare per un periodo più lungo una casa vacanze, magari con giardino e vista sul mare. E come ogni anno, per l’occasione, l’Associazione ADUC, per voce del Segretario Primo Mastrantoni, ci ricorda alcune prassi e regole da seguire nella fase di stipula del contratto.
Innanzi tutto, l’Associazione ricorda che per gli affitti di case vacanza con una locazione avente una durata fino a 30 giorni non c’è alcun obbligo legato alla registrazione del contratto di affitto, così come non si deve di conseguenza pagare la relativa tassa per la registrazione del contratto.

Il soggetto che affitta lo stabile ai vacanzieri può chiedere una somma a titolo di anticipo per l’acqua, la luce ed il gas, mentre chi prende in affitto la casa deve accertarsi che lo stabile sia completamente arredato, e che tutto sia perfettamente funzionante, dal televisore alla lavatrice al fine di evitare qualsiasi problema o fraintendimento alla riconsegna delle chiavi.

Dopo aver fatto tutti gli opportuni controlli, si può firmare il contratto con l’obbligo da parte di chi affitta di rilasciare regolare ricevuta di pagamento; per i periodi di permanenza in casa vacanze in affitto sotto i 30 giorni, tra l’altro, non c’è obbligo di denuncia alla polizia se si è cittadini italiani, mentre per gli stranieri c’è il consueto obbligo di denuncia alla Polizia entro un numero massimo di 48 ore.

fonte aduc
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Agevolazioni acquisto prima casa : imperdonabile la tardiva residenza

venerdì, 18 dicembre 2009

Agevolazioni acquisto prima casa imperdonabile la tardiva residenza

Il trasferimento attuato fuori dai termini di legge comporta la decadenza, anche se il contribuente non ha colpa

In tema di imposta di registro, ai fini dell’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa, costituisce presupposto essenziale per il conseguimento del beneficio, il trasferimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato entro il termine stabilito dalla legge e, nel contempo, non assume alcuna rilevanza la circostanza secondo cui il mancato trasferimento sia o meno attribuibile alla colpa del contribuente.
Questo il principio di diritto desumibile dall’ordinanza della sezione tributaria della Corte di cassazione n. 24926 del 26 novembre.

La vicenda
La vertenza riguarda il recupero da parte dell’agenzia delle Entrate dell’agevolazione fiscale sull’imposta di registro spettante per l’acquisto della prima casa, sul presupposto del mancato trasferimento della residenza, da parte dei contribuenti, nel Comune di ubicazione dell’immobile oggetto dell’acquisto, entro il termine decadenziale di un anno (termine vigente all’epoca dei fatti).
La Commissione tributaria regionale della Toscana, rigettando l’appello dell’Amministrazione finanziaria, aveva ritenuto che non dovesse tenersi conto del termine decadenziale, nel caso in cui il trasferimento di residenza sia stato conseguito tardivamente ma, il contribuente “…abbia fatto quanto in suo potere per poter materialmente abitare la casa e poi quando possibile abbia preso inconfutabilmente la residenza nella casa acquistata“.
Secondo i giudici, seppure la residenza sia stata tardivamente acquisita, la decadenza non si sarebbe compiuta, in quanto i contribuenti hanno documentato di essersi sin da subito attivati a effettuare i lavori e a richiedere le concessioni amministrative per rendere abitabile l’immobile acquistato e, una volta conseguito il permesso di abitabilità, hanno materialmente ottenuto la predetta residenza.
Contro tale decisione, l’agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.

La pronuncia della Cassazione
Per i giudici di legittimità, il diritto all’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa è condizionato alla circostanza secondo cui, l’immobile sia ubicato nel Comune ove l’acquirente ha, ovvero stabilisca, la residenza entro un determinato termine dall’acquisto (nella specie, regolata ratione temporis dall’articolo 3 della legge 549/1995).
Nessuna rilevanza giuridica, invece, può essere riconosciuta né “…alla realtà fattuale, ove questa contrasti col dato anagrafico…“, né “…all’eventuale ottenimento della residenza oltre il termine fissato…“.
Il rispetto del predetto termine, infatti, costituisce un presupposto essenziale al fine del conseguimento del beneficio fiscale.
La Cassazione, inoltre, sottolinea come tale interpretazione trovi conforto nel principio generale secondo cui la norma agevolativa, deve essere intesa come norma di stretta interpretazione.

La pronuncia esprime l’orientamento della oramai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr Cassazione, ordinanza n. 4321/2009) secondo cui, in tema di agevolazioni prima casa, il trasferimento della residenza nel termine di legge (ora 18 mesi) è requisito costitutivo del diritto al beneficio e, il suo mancato adempimento, impedisce il realizzarsi dello stesso.
In ogni caso, la circostanza secondo cui il mancato trasferimento non sia imputabile al comportamento colposo del contribuente, non può assumere alcuna rilevanza ai fini del conseguimento dell’agevolazione.

Stefano Scorcia

FONTE AGENZIA TERRITORIO

2009121218

 

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immobili fantasma!

venerdì, 18 dicembre 2009

Immobili fantasma, in tre anni oltre 2 milioni di unità celate In Gazzetta Ufficiale il comunicato del Territorio con la lista degli ultimi comuni catastali supervisionati Dal 2007 al 2009 individuati 2.070 milioni di fabbricati fantasma. La verifica condotta dai ghostbuster del Territorio ha setacciato, nel corso di quest’anno, le aree di 28 province, pari a oltre il 25% dell’intera penisola, fotografando 570mila nuovi immobili “nascosti” all’erario. I risultati finali del controllo a tappeto sono stati annunciati oggi, in conferenza stampa, dal direttore dell’agenzia del Territorio, Gabriella Alemanno, in concomitanza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato contenente gli elenchi degli ultimi comuni catastali supervisionati. Nel documento si avvisano gli eventuali inadempienti che le liste delle particelle “incriminate” e dei relativi enti locali ospitanti – naturalmente solo quelli interessati dall’ultima ondata di controlli – sono consultabili per sessanta giorni, a partire da oggi, sul sito del Territorio. Pertanto, i titolari delle costruzioni segnalate avranno, se tenuti alla regolarizzazione, sette mesi di tempo (da oggi) per dichiarare i fabbricati al catasto edilizio (la scadenza per l’adempimento spontaneo fissata, in un primo tempo in 90 giorni, è stata prolungata per effetto delle disposizioni contenute nel Dl 248/2007). Trascorso inutilmente tale termine, le strutture del Territorio provvederanno all’accatastamento d’ufficio. È ovvio che mettersi in regola spontaneamente conviene, si evita infatti la maggiorazione dei costi derivante dall’inasprimento delle sanzioni dovute per l’attività svolta dall’ufficio. Nell’ipotesi, invece, di accertata insussistenza dell’irregolarità, gli interessati potranno inviare una segnalazione all’ufficio provinciale del Territorio utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito dell’Agenzia. Un’ipotesi più che plausibile, considerato che la ricerca degli immobili fantasma è avvenuta attraverso un processo articolato partito con una serie di foto-identificazioni aeree, effettuate in collaborazione con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, successivamente sovrapposte alla cartografia catastale gestita dal Territorio. I risultati, poi, sono stati sottoposti a ulteriori verifiche negli archivi censuari. Passaggi complessi che, in alcuni casi, hanno rilevato esiti opposti a quelli della prima “impressione” (ad esempio, immobili già censiti, o dichiarati prima della pubblicazione del comunicato, o addirittura inesistenti perché demoliti, eccetera). L’attività di accertamento, avviata nel 2008 e tuttora in corso, è stata completata per il 30% delle particelle individuate e ha condotto all’accatastamento di oltre 270mila unità immobiliari, con un incremento di rendita catastale di 145 milioni di euro. Dal lato degli adempimenti volontari, le regolarizzazioni sono state 147mila e l’aumento di rendita si è attestato a 47 milioni di euro. Le tipologie di fabbricati accatastati sono, per lo più, rappresentate da abitazioni (33%) e da magazzini o garage (51%). Sono le cifre significative diffuse dal direttore, Gabriella Alemanno, nel corso della conferenza stampa tenutasi questa mattina a Roma.

 Paola Pullella Lucano

FONTE AGENZIA TERRITORIO

20091218

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Contrazione finanziamenti imprese di costruzioni

sabato, 5 dicembre 2009

Continua la forte contrazione dei finanziamenti alle imprese di costruzioni

 Nei primi sei mesi del 2009, il flusso di nuovi finanziamenti per investimenti nel settore abitativo è diminuito del 17,7% rispetto al primo semestre dello scorso anno. Nel non residenziale il calo è stato del 16,4% a livello nazionale.
Ma le imprese soffrono anche del calo dei mutui erogati alle famiglie per l’acquisto di immobili: nei primi sei mesi di quest’anno a livello nazionale la diminuzione delle erogazioni è stata del 17,3%.
Ma non sono solo i dati di Banca d’Italia a segnalare una situazione a dir poco allarmante.
Circa il 45% del campione di imprese associate che hanno partecipato all’Indagine rapida Ance settembre 2009 continua a sperimentare difficoltà nell’accesso al credito. Un fenomeno che continua a manifestarsi in maniera preoccupante è il cambiamento unilaterale delle condizioni contrattuali sui finanziamenti in essere da parte delle banche: ben il 33% del campione, ovvero un terzo delle imprese, ha dichiarato di aver subito la richiesta di cambiamento delle condizioni previste dal contratto sottoscritto con l’istituto di credito.

In un momento così delicato, per le imprese è difficile cambiare controparte e quindi il più delle volte le aziende devono accettare queste variazioni, essendo molto basso il loro potere contrattuale.
Aumentano gli spread, sia per i mutui a tasso variabile sia per quelli fissi. Per questi ultimi cresce il differenziale con l’Area Euro: a settembre 2009 i mutui erogati nel nostro Paese erano più cari dello 0,61% rispetto a quelli europei (ad agosto questa differenza era pari allo 0,74%).
Per capire cosa vuole dire questo differenziale d’interesse, l’Ance ha effettuato una simulazione, prendendo come base di riferimento i tassi sui mutui alle famiglie per l’acquisto dell’abitazione della BCE. Si è ipotizzato di sottoscrivere un finanziamento per l’acquisto della casa in Italia e nell’Area Euro pari a 150.000 euro per una durata di 25 anni; dalla simulazione emerge che le famiglie italiane sono costrette a pagare 15.758 euro in più rispetto all’Europa.

 fonte ance

20091215

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Risparmio energetico bonus 55% – vademecum guida in pdf

venerdì, 27 novembre 2009

Risparmio energetico, on line le novità sul bonus del 55% Aggiornato il vademecum che guida il contribuente tra i come e i quando degli sconti fiscali pro-ambiente Le disposizioni normative di fine 2008 e del 2009, che hanno portato a una semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi previsti per fruire della detrazione dall’Irpef del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, entrano nella guida web dell’Agenzia “Le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico”. Il primo input è arrivato con il provvedimento direttoriale del 6 maggio 2009 – previsto dall’articolo 29 del decreto “anticrisi” n. 185/2008 – con il quale è stato approvato il modello di comunicazione relativo ai lavori di riqualificazione che proseguono oltre il periodo d’imposta in cui sono iniziati. Poi, il 6 agosto, è sopraggiunto il decreto interministeriale che ha introdotto significative modifiche nel senso della semplificazione. Tra le più importanti, la possibilità, per chi installa pannelli solari realizzati in autocostruzione, di non presentare la certificazione di qualità del vetro solare rilasciata da un laboratorio certificato e produrre soltanto l’attestato di partecipazione a un corso di formazione specifico. È stato cancellato l’obbligo di allegare l’asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi a carico dei contribuenti che sostituiscono finestre e infissi. La conformità alla normativa europea può essere attestata direttamente dal produttore di tali elementi. Modificate anche le prescrizioni sui contenuti dell’asseverazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Ora, i generatori di calore a condensazione possono essere “ad aria o ad acqua” e le valvole termostatiche a bassa inerzia termica vanno posizionate “ove tecnicamente compatibile”. Il vincolo della certificazione di conformità alle regole Ue per ogni singolo componente è eliminato, inoltre, nel caso di installazione di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kw. Anche in questa ipotesi, basta la “parola” del produttore. Dal 2009, per i coefficienti di prestazione (COP) e gli indici di efficienza energetica (EER) delle pompe di calore (caldo/freddo), sarà necessario fare riferimento ai nuovi valori minimi indicati nell’allegato I del decreto del 6 agosto scorso. Oltre alle semplificazioni, nella guida on line trova spazio un adempimento a carico esclusivamente dei contribuenti che proseguono lavori di riqualificazione energetica avviati in un precedente periodo d’imposta. Si tratta della comunicazione da predisporre su modello approvato con il provvedimento direttoriale del 6 maggio, e da inviare telematicamente all’agenzia delle Entrate nel termine di 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui sono iniziati i lavori. Quindi, in relazione agli interventi di riqualificazione in corso tra il 2009 e il 2010, andrà trasmessa entro il prossimo 31 marzo. Se i lavori si protraggono per più periodi d’imposta, la comunicazione va fatta ogni volta nel rispetto degli stessi tempi e modalità. Nell’articolo “Bonus 55%, invio comunicazione soltanto per i lavori pluriennali”, del 7 maggio 2009, i dettagli sui contenuti del provvedimento, che entrano a pieno titolo nella guida.

Paola Pullella Lucano

Per scaricare la guida

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Fonte agenzia entrate

 

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Compravendite immobiliari in calo, ridotto nel terzo trimestre 2009

martedì, 24 novembre 2009

Compravendite immobiliari, calo ridotto nel terzo trimestre Trend con tassi negativi, più contenuti al sud rispetto al nord. I dati nelle rilevazioni trimestrali dell’Omi Il volume di compravendite immobiliari nel terzo trimestre 2009 segna un leggero rallentamento del calo rispetto al 2008. I dati per l’anno in corso segnalano variazioni pari a -18,6% nel primo trimestre, -12,3% nel secondo e -11,3% nel terzo, se confrontati con gli stessi periodi del 2008. La crisi del mercato risulta più elevata al nord rispetto al centro-sud. E’ quanto rileva l’Osservatorio del mercato immobiliare nella nota trimestrale (luglio-settembre 2009) pubblicata sul sito dell’agenzia del Territorio. L’Omi, che ha il duplice compito di concorrere alla trasparenza del mercato immobiliare e fornire le informazioni sui processi estimali, evidenzia principalmente due aspetti sulle compravendite in Italia: una riduzione del calo delle vendite di immobili e una forte variabilità degli andamenti in relazione al territorio. Milano, per esempio, che nel secondo trimestre aveva registrato un incremento delle vendite pari a +3,9%, nel terzo trimestre segna una drastica diminuzione (-14,1%). Con riferimento agli stessi periodi Roma, invece, passa da un tasso del – 9% annuo al + 1,6%. Settore residenziale. Il 2009 evidenzia nel complesso un calo medio nel settore residenziale del 14,2% rispetto al 2008. Crisi del mercato immobiliare più elevata al nord che, nel terzo trimestre 2009, rileva un tasso pari a -14,7% rispetto allo stesso periodo del 2008. Decrescita contenuta invece al centro (-8,2%) e al Sud (-6,6%), che registrano ancora tassi negativi ma meno evidenti rispetto ai trimestri precedenti. Si conferma, inoltre, la tendenza rilevata nelle ultime note trimestrali di un calo delle vendite più evidente nei comuni minori rispetto alle città; in particolare, per Roma e Genova, questo trimestre ha avuto un andamento addirittura positivo, registrando rispettivamente +1,6% e +2%. Fortemente negativa, invece, la variazione di Firenze che raggiunge -27% rispetto al terzo trimestre 2008. Settore terziario. Forte calo per uffici e istituti di credito che, con 3.055 transazioni, rappresentano un settore con un calo elevato (18,9%) che, a partire dal 2006, non si è attenuato negli anni successivi. Anche qui il nord è la zona più colpita (- 25,9% rispetto al 2008). Il centro registra un -21,7%, mentre il sud ha un risultato positivo (+8,6%). Settore commerciale. L’andamento nazionale di negozi, laboratori, fabbricati commerciali e alberghi rileva, per il terzo trimestre, una contrazione del 17,7% rispetto allo stesso periodo del 2008. Come per gli altri settori, la situazione è più pesante al Nord (-25,3%) e migliora, invece, al Sud (-7,4). Settore produttivo. Il volume delle compravendite di capannoni e industrie che nel periodo 2004-2008 aveva mostrato una tenuta di mercato, nel 2009 ha subito una forte riduzione. Il tasso del terzo trimestre rilevato dall’Omi è pari a -17,1% (migliore del -20,3% registrato nel precedente trimestre). Il dato peggiore si registra al Nord (dove si concentrano il 67% delle vendite), con un tasso del -22,4%, mentre al Sud il calo è di appena del 2,2 per cento.

FONTE AGENZIA DEL TERRITORIO

2009/11/24

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