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Agevolazioni acquisto prima casa : imperdonabile la tardiva residenza

venerdì, 18 dicembre 2009

Agevolazioni acquisto prima casa imperdonabile la tardiva residenza

Il trasferimento attuato fuori dai termini di legge comporta la decadenza, anche se il contribuente non ha colpa

In tema di imposta di registro, ai fini dell’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa, costituisce presupposto essenziale per il conseguimento del beneficio, il trasferimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato entro il termine stabilito dalla legge e, nel contempo, non assume alcuna rilevanza la circostanza secondo cui il mancato trasferimento sia o meno attribuibile alla colpa del contribuente.
Questo il principio di diritto desumibile dall’ordinanza della sezione tributaria della Corte di cassazione n. 24926 del 26 novembre.

La vicenda
La vertenza riguarda il recupero da parte dell’agenzia delle Entrate dell’agevolazione fiscale sull’imposta di registro spettante per l’acquisto della prima casa, sul presupposto del mancato trasferimento della residenza, da parte dei contribuenti, nel Comune di ubicazione dell’immobile oggetto dell’acquisto, entro il termine decadenziale di un anno (termine vigente all’epoca dei fatti).
La Commissione tributaria regionale della Toscana, rigettando l’appello dell’Amministrazione finanziaria, aveva ritenuto che non dovesse tenersi conto del termine decadenziale, nel caso in cui il trasferimento di residenza sia stato conseguito tardivamente ma, il contribuente “…abbia fatto quanto in suo potere per poter materialmente abitare la casa e poi quando possibile abbia preso inconfutabilmente la residenza nella casa acquistata“.
Secondo i giudici, seppure la residenza sia stata tardivamente acquisita, la decadenza non si sarebbe compiuta, in quanto i contribuenti hanno documentato di essersi sin da subito attivati a effettuare i lavori e a richiedere le concessioni amministrative per rendere abitabile l’immobile acquistato e, una volta conseguito il permesso di abitabilità, hanno materialmente ottenuto la predetta residenza.
Contro tale decisione, l’agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.

La pronuncia della Cassazione
Per i giudici di legittimità, il diritto all’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa è condizionato alla circostanza secondo cui, l’immobile sia ubicato nel Comune ove l’acquirente ha, ovvero stabilisca, la residenza entro un determinato termine dall’acquisto (nella specie, regolata ratione temporis dall’articolo 3 della legge 549/1995).
Nessuna rilevanza giuridica, invece, può essere riconosciuta né “…alla realtà fattuale, ove questa contrasti col dato anagrafico…“, né “…all’eventuale ottenimento della residenza oltre il termine fissato…“.
Il rispetto del predetto termine, infatti, costituisce un presupposto essenziale al fine del conseguimento del beneficio fiscale.
La Cassazione, inoltre, sottolinea come tale interpretazione trovi conforto nel principio generale secondo cui la norma agevolativa, deve essere intesa come norma di stretta interpretazione.

La pronuncia esprime l’orientamento della oramai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr Cassazione, ordinanza n. 4321/2009) secondo cui, in tema di agevolazioni prima casa, il trasferimento della residenza nel termine di legge (ora 18 mesi) è requisito costitutivo del diritto al beneficio e, il suo mancato adempimento, impedisce il realizzarsi dello stesso.
In ogni caso, la circostanza secondo cui il mancato trasferimento non sia imputabile al comportamento colposo del contribuente, non può assumere alcuna rilevanza ai fini del conseguimento dell’agevolazione.

Stefano Scorcia

FONTE AGENZIA TERRITORIO

2009121218

 

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immobili fantasma!

venerdì, 18 dicembre 2009

Immobili fantasma, in tre anni oltre 2 milioni di unità celate In Gazzetta Ufficiale il comunicato del Territorio con la lista degli ultimi comuni catastali supervisionati Dal 2007 al 2009 individuati 2.070 milioni di fabbricati fantasma. La verifica condotta dai ghostbuster del Territorio ha setacciato, nel corso di quest’anno, le aree di 28 province, pari a oltre il 25% dell’intera penisola, fotografando 570mila nuovi immobili “nascosti” all’erario. I risultati finali del controllo a tappeto sono stati annunciati oggi, in conferenza stampa, dal direttore dell’agenzia del Territorio, Gabriella Alemanno, in concomitanza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato contenente gli elenchi degli ultimi comuni catastali supervisionati. Nel documento si avvisano gli eventuali inadempienti che le liste delle particelle “incriminate” e dei relativi enti locali ospitanti – naturalmente solo quelli interessati dall’ultima ondata di controlli – sono consultabili per sessanta giorni, a partire da oggi, sul sito del Territorio. Pertanto, i titolari delle costruzioni segnalate avranno, se tenuti alla regolarizzazione, sette mesi di tempo (da oggi) per dichiarare i fabbricati al catasto edilizio (la scadenza per l’adempimento spontaneo fissata, in un primo tempo in 90 giorni, è stata prolungata per effetto delle disposizioni contenute nel Dl 248/2007). Trascorso inutilmente tale termine, le strutture del Territorio provvederanno all’accatastamento d’ufficio. È ovvio che mettersi in regola spontaneamente conviene, si evita infatti la maggiorazione dei costi derivante dall’inasprimento delle sanzioni dovute per l’attività svolta dall’ufficio. Nell’ipotesi, invece, di accertata insussistenza dell’irregolarità, gli interessati potranno inviare una segnalazione all’ufficio provinciale del Territorio utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito dell’Agenzia. Un’ipotesi più che plausibile, considerato che la ricerca degli immobili fantasma è avvenuta attraverso un processo articolato partito con una serie di foto-identificazioni aeree, effettuate in collaborazione con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, successivamente sovrapposte alla cartografia catastale gestita dal Territorio. I risultati, poi, sono stati sottoposti a ulteriori verifiche negli archivi censuari. Passaggi complessi che, in alcuni casi, hanno rilevato esiti opposti a quelli della prima “impressione” (ad esempio, immobili già censiti, o dichiarati prima della pubblicazione del comunicato, o addirittura inesistenti perché demoliti, eccetera). L’attività di accertamento, avviata nel 2008 e tuttora in corso, è stata completata per il 30% delle particelle individuate e ha condotto all’accatastamento di oltre 270mila unità immobiliari, con un incremento di rendita catastale di 145 milioni di euro. Dal lato degli adempimenti volontari, le regolarizzazioni sono state 147mila e l’aumento di rendita si è attestato a 47 milioni di euro. Le tipologie di fabbricati accatastati sono, per lo più, rappresentate da abitazioni (33%) e da magazzini o garage (51%). Sono le cifre significative diffuse dal direttore, Gabriella Alemanno, nel corso della conferenza stampa tenutasi questa mattina a Roma.

 Paola Pullella Lucano

FONTE AGENZIA TERRITORIO

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Risparmio energetico bonus 55% – vademecum guida in pdf

venerdì, 27 novembre 2009

Risparmio energetico, on line le novità sul bonus del 55% Aggiornato il vademecum che guida il contribuente tra i come e i quando degli sconti fiscali pro-ambiente Le disposizioni normative di fine 2008 e del 2009, che hanno portato a una semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi previsti per fruire della detrazione dall’Irpef del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, entrano nella guida web dell’Agenzia “Le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico”. Il primo input è arrivato con il provvedimento direttoriale del 6 maggio 2009 – previsto dall’articolo 29 del decreto “anticrisi” n. 185/2008 – con il quale è stato approvato il modello di comunicazione relativo ai lavori di riqualificazione che proseguono oltre il periodo d’imposta in cui sono iniziati. Poi, il 6 agosto, è sopraggiunto il decreto interministeriale che ha introdotto significative modifiche nel senso della semplificazione. Tra le più importanti, la possibilità, per chi installa pannelli solari realizzati in autocostruzione, di non presentare la certificazione di qualità del vetro solare rilasciata da un laboratorio certificato e produrre soltanto l’attestato di partecipazione a un corso di formazione specifico. È stato cancellato l’obbligo di allegare l’asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi a carico dei contribuenti che sostituiscono finestre e infissi. La conformità alla normativa europea può essere attestata direttamente dal produttore di tali elementi. Modificate anche le prescrizioni sui contenuti dell’asseverazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Ora, i generatori di calore a condensazione possono essere “ad aria o ad acqua” e le valvole termostatiche a bassa inerzia termica vanno posizionate “ove tecnicamente compatibile”. Il vincolo della certificazione di conformità alle regole Ue per ogni singolo componente è eliminato, inoltre, nel caso di installazione di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kw. Anche in questa ipotesi, basta la “parola” del produttore. Dal 2009, per i coefficienti di prestazione (COP) e gli indici di efficienza energetica (EER) delle pompe di calore (caldo/freddo), sarà necessario fare riferimento ai nuovi valori minimi indicati nell’allegato I del decreto del 6 agosto scorso. Oltre alle semplificazioni, nella guida on line trova spazio un adempimento a carico esclusivamente dei contribuenti che proseguono lavori di riqualificazione energetica avviati in un precedente periodo d’imposta. Si tratta della comunicazione da predisporre su modello approvato con il provvedimento direttoriale del 6 maggio, e da inviare telematicamente all’agenzia delle Entrate nel termine di 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui sono iniziati i lavori. Quindi, in relazione agli interventi di riqualificazione in corso tra il 2009 e il 2010, andrà trasmessa entro il prossimo 31 marzo. Se i lavori si protraggono per più periodi d’imposta, la comunicazione va fatta ogni volta nel rispetto degli stessi tempi e modalità. Nell’articolo “Bonus 55%, invio comunicazione soltanto per i lavori pluriennali”, del 7 maggio 2009, i dettagli sui contenuti del provvedimento, che entrano a pieno titolo nella guida.

Paola Pullella Lucano

Per scaricare la guida

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Fonte agenzia entrate

 

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cessione terreno e demolizione fabbricato – iva

venerdì, 20 novembre 2009

Tra cessione terreno e demolizione fabbricato c’è di mezzo l’Iva

L’operazione sconta l’imposta se il venditore ha iniziato la demolizione del fabbricato preesistente

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13, parte B, lett. g), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/Cee, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari nell’ambito del sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 4, n. 3, lett. a), della medesima direttiva. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra una società olandese ed il segretario di Stato per le Finanze. Oggetto del contendere è l’esenzione dall’imposta sul trasferimento riguardante un’operazione di cessione di un terreno in funzione della norma di diritto olandese che statuisce l’assoggettamento della fattispecie all’Iva (procedimento C-461/08 sentenza del 19 novembre 2009).

 

La sesta direttiva comunitaria
L’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva stabilisce che costituiscono operazioni imponibili ai fini Iva sia le cessioni di beni che le prestazioni di servizi eseguite a titolo oneroso nel territorio nazionale da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. Tale articolo va esaminato in combinato disposto con l’articolo 4, n. 3, della direttiva in oggetto. L’articolo aggiunge tra il novero dei soggetti passivi anche coloro che effettuino a titolo occasionale (oltre alle attività di cui al paragrafo 2) operazioni di cessione, anteriori alla prima occupazione, di fabbricati o frazioni di fabbricato e del suolo attiguo potendo, gli Stati membri, determinare le modalità di applicazione del criterio alla trasformazione di edifici nonché del suolo attiguo; operazioni di cessione di terreno edificabile dove si considerano terreni edificabili quei terreni, più o meno attrezzati, definiti tali dagli stessi Stati membri. Secondo l’articolo 13 della sesta direttiva concernente le esenzioni all’interno del territorio nazionale nel rispetto di definite modalità, gli Stati membri possono prevedere specifiche fattispecie di esenzione. In particolare, nell’articolo 13 tra le esenzioni vengono contemplate le operazioni di cessione di fabbricati, frazioni e suolo attiguo non menzionati nel paragrafo 3, lettera a) dell’articolo 4 sesta direttiva nonché le cessioni di fondi non edificati. Infine, gli Stati membri possono accordare esenzioni in materia, secondo quanto disposto nella parte C dell’articolo 13, primo comma, lett. b) in virtù del diritto di opzione esercitabile in caso di operazioni di cui al punto B), lettere d), g) e h).

La normativa nazionale
L’articolo 11 della legge del 1968 relativa all’imposta sulla cifra di affari dispone tra le operazioni esenti da imposta le cessioni di beni immobili con l’eccezione delle cessioni di fabbricati o frazione effettuata prima o entro due anni successivi alla sua prima occupazione; la cessione di terreni edificabili; cessioni di fabbricati e terreni edificabili diverse dalle precedenti ma da parte di persone a particolari condizioni. Passando alla legge sugli atti giuridici, di particolare rilievo è il punto 1 dell’articolo 2 per il quale l’imposta sui trasferimenti è un imposta percepita a titolo di acquisizione di beni immobili o diritti inerenti eretti  nel territorio dei Paesi Bassi. Secondo l’articolo 15, inoltre, è esente dall’imposta sui trasferimenti l’acquisizione mediante cessione, secondo l’articolo 11, n.1, lett. a) punto 1), in quanto assoggettata all’Iva. Tutto ciò fatta salva l’eccezione dovuta all’utilizzo del bene come capitale di gestione e al fatto che l’acquirente possa dedursi l’imposta sulla cifra d’affari.

Causa principale e questioni pregiudiziali
A seguito della cessione di un appezzamento di terreno, con annessi due vecchi fabbricati, la società acquirente, in  conseguenza dell’acquisto del bene immobile, riceveva un avviso di rettifica a titolo di imposta sul trasferimento e vedeva respingersi il reclamo sullo stesso con decisione dell’ispettore fiscale. Avverso tale decisione, in seguito, veniva proposto ricorso argomentando che, nella fattispecie, la cessione del bene immobile veniva assoggettata ad Iva e, pertanto, doveva essere esentata dall’imposta sui trasferimenti proprio in virtù dell’articolo 15, n. 1, lett. a), legge sugli atti giuridici. Nel successivo ricorso per cassazione la società sosteneva che gli artt. 13, parte B) lett. h) e articolo 4, n. 3, lett. b) della sesta direttiva dovevano essere interpretati nel senso dell’assoggettamento a Iva della cessione di immobile.

La posizione del giudice nazionale
Il giudice del rinvio concludendo che, ai fini della soluzione della controversia principale non si possa prescindere dalla corretta interpretazione degli articoli della sesta direttiva comunitaria, non ha potuto che sospendere il procedimento e sottoporre la questione alla Corte formulando le proprie questioni pregiudiziali. Sostanzialmente le questioni poste dal giudice del rinvio possono essere riassunte, alla luce di una necessaria trattazione congiunta. In particolare se da una interpretazione del combinato disposto dell’art. 13, parte B), lett. g) con l’art. 4, n. 3, lett. a), della sesta direttiva la cessione di un terreno, su cui sorge un fabbricato destinato alla demolizione in vista di realizzare una nuova costruzione e la cui demolizione sia già iniziata prima della cessione, rientri o meno nel campo di applicazione dell’Iva.

La posizione della Corte di giustizia europea
L’esenzione dall’Iva prevista all’articolo 13, parte B, lett. g), sesta direttiva presuppone che la cessione interessata riguardi un fabbricato o frazione di fabbricato e suolo attiguo. Ecco che allora, occorre stabilire se ai fini Iva, con specifico riferimento all’interpretazione  delle disposizioni a cui rimandano le questioni sollevate dal giudice del rinvio, la cessione del bene immobile con contestuale demolizione di fabbricati debbano essere considerate due prestazioni autonome, indipendenti e separate o un’unica operazione che nella sua complessità è composta da diversi elementi. L’articolo 2 della sesta direttiva prevede che ciascuna cessione o prestazione debba essere considerata di regola come autonoma e indipendente.  

Il ruolo dei precedenti di giurisprudenza                           
Ma dalla giurisprudenza della Corte, si evince che quando un’operazione è costituita da una serie di elementi e di atti, occorre in primo luogo prendere in considerazione tutte le circostanze i cui si svolge l’operazione stessa proprio per accertare se si tratta di due o più prestazioni distinte o di un’unica prestazione. Ecco che allora, occorre tener conto di tutti gli elementi dell’operazione per determinare se l’operazione sia esente da Iva. Nella fattispecie non si può che constatare come, ai fini Iva, alla base degli atti svolti dal venditore c’è la fornitura di un terreno pronto ad essere edificato e non si può che ritenere come l’operazione abbia riguardato innanzitutto i vecchi fabbricati con suolo attiguo e, in secondo luogo, le prestazioni relative alla demolizione dei fabbricati stessi. Opere di demolizione, inoltre, fondamentali per conferire utilità ai terreni. Ecco che allora il giudice del rinvio deve verificare se il terreno in oggetto rientri  o meno nella nozione di “terreno edificabile”, secondo gli articoli 4, n. 3, lett. b), e 13, parte B, lett. h), della sesta direttiva proprio in base al quale spetta agli Stati membri definire quali terreni debbano considerarsi edificabili. Classificazione che dovrà essere utilizzata tanto per l’applicazione di tale articolo 4 quanto per l’articolo 13, parte B, lett. h).                                                  
Con riferimento alle considerazioni fatte, gli eurogiudici hanno ritenuto di risolvere le questioni proposte in base al combinato disposto dell’articolo 13, parte B, lett. g), della sesta direttiva, con l’articolo 4, n. 3, lett. a).

Le conclusioni
Secondo la Corte è soggetto a Iva, contrariamente a quanto previsto dalla prima di tali disposizioni, la cessione di un terreno su cui sorge ancora un vecchio fabbricato che deve essere demolito per erigere al suo posto una nuova costruzione e la cui demolizione, a carico del venditore, sia già iniziata prima di tale cessione. Ecco che allora tali operazioni, di cessione e di demolizione, costituiscono un’unica operazione ai fini Iva che riguarda, nel suo insieme, non la cessione del fabbricato esistente su suolo attiguo ma quella di un terreno non edificato.

testo Andrea De Angelis
fonte  agenzia entrate

data 20/11/2009

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In Sardegna il redditometro scopre 4,5 milioni di evasione

venerdì, 20 novembre 2009

L’indagine si basa sul confronto fra redditi dichiarati ed effettiva capacità di spesa del contribuente Manifestavano grandi disponibilità di denaro, acquistando auto di grossa cilindrata e immobili di lusso, ma dichiaravano redditi “normali”. In alcuni casi aggiravano completamente l’obbligo di presentare la dichiarazione al Fisco. Sono così scattati, nei confronti di 268 contribuenti sardi, i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate che ha accertato, nel corso del 2009, imposte sottratte a tassazione per quasi 4milioni e 650mila euro utilizzando lo strumento del “redditometro”.   Nella regione, la maggiore imposta accertata media per controllo è pari a oltre 17mila euro: nel 74 % dei casi l’accertamento è stato effettuato nei confronti di contribuenti che avevano regolarmente presentato una dichiarazione dei redditi, mentre per il restante 26% si è intervenuti nei casi di soggetti che avevano omesso di presentare la dichiarazione.   «L’Agenzia delle Entrate sta dando un forte impulso all’accertamento sintetico, ovvero l’attività di controllo basata sul confronto tra i redditi dichiarati con l’effettiva capacità di spesa del contribuente, manifestata con consumi consistenti e incrementi patrimoniali – afferma il direttore regionale dell’Agenzia, Libero Angelillis – Questa metodologia è stata adottata proficuamente estrapolando le informazioni dalle banche dati dell’Agenzia e utilizzando il penetrante strumento delle indagini finanziarie, che ha permesso di individuare casi di evasione per importi anche rilevanti».

FONTE AGENZIA TERRITORIO

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A destra, 150 metri e sei arrivato – cartello tassato –

mercoledì, 18 novembre 2009

 A destra, 150 metri e sei arrivato.

E’ pubblicità: cartello tassato

Il contribuente ne chiedeva l’esenzione perché segnali di indicazione previsti dal nuovo codice della strada I cartelli “nominativi” indicanti l’itinerario da seguire per raggiungere la sede di stabilimenti, ditte, imprese e esercizi commerciali scontano l’imposta comunale sulla pubblicità. Lo ha precisato la Corte di cassazione con la sentenza n. 23383 del 4 novembre 2009. La vicenda Un Comune piemontese emetteva nei confronti di una Srl diversi avvisi di accertamento, con contestuali inviti al pagamento in materia di imposta comunale sulla pubblicità, in relazione ad alcuni cartelli posizionati sul ciglio stradale e indicanti la direzione da seguire per raggiungere la sede dell’esercizio commerciale e di alcuni stabilimenti di produzione. La società proponeva ricorso, asserendo che tali cartelli, lungi dall’avere finalità promozionali, dovevano essere sottratti all’obbligo tributario, avendo come loro fine quello di agevolare il traffico degli autoveicoli e rientrando, pertanto, non sotto la disciplina del Dlgs n. 507/1993 in materia di imposta comunale sulla pubblicità, bensì nella categoria dei segnali di indicazione di cui all’articolo 39 del nuovo codice della strada. Di diverso avviso risultava essere però la Ctp che confermava la legittimità del recupero, argomentando che nei segnali di indicazione in oggetto era palesemente insita una funzione pubblicitaria/promozionale, essendo presente all’interno degli stessi, oltre all’indicazione della strada da seguire per raggiungere la destinazione dell’esercizio commerciale, l’oggetto dell’attività nonché il prodotto e servizio commercializzato. Dello stesso parere erano anche i giudici tributari di secondo grado, pronunciatisi a seguito di appello proposto dalla Srl. La pronuncia della Cassazione La Suprema corte ha innanzitutto rimarcato come la tesi sostenuta dalla società trovasse immediata smentita nella disciplina complessiva del Dlgs 507/1993, che ammette esenzioni solo in particolari e determinate ipotesi di avviso al pubblico, come quelle indicate alla lettera b) dell’articolo 17 – ove si prevede l’esenzione per gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato, e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato – o alla lettera h) della stessa norma, ove si prevede che vadano esenti dall’imposta le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro. Nella tipologia di cartelli indicanti l’itinerario per raggiungere la sede di stabilimenti di produzione, ditte, imprese e esercizi commerciali, e aventi al loro interno l’indicazione dell’oggetto dell’attività nonché il prodotto e servizio commercializzato, è insita una chiara finalità pubblicitaria, hanno sostenuto i giudici, che è appunto quella di promuovere e pubblicizzare il prodotto o l’attività svolta dall’impresa. Tali segnali, dunque, rientrano incontrovertibilmente nella previsione di cui all’articolo 5 del Dlgs 507/1993, a mente del quale la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, è soggetta all’imposta sulla pubblicità, considerandosi rilevanti, ai fini dell’imposizione, i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato. D’altronde, ha fatto notare la Suprema corte, sulla società non gravava alcun obbligo normativo di predisporre segnalazioni stradali per un più facile raggiungimento della propria sede. Facendolo, e sostenendo tra l’altro dei costi, facilita l’incontro con i potenziali clienti, promuovendo in modo efficiente la domanda dei propri beni o servizi. Mauro Di Biasi pubblicato il 18/11/2009 in •

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Tassa sul lusso – Sardegna – viola la normativa comunitaria

martedì, 17 novembre 2009

Corte Ue: “tassa sul lusso” sarda
viola la normativa comunitaria

Il pronunciamento degli eurogiudici riguarda la causa C-169/08 tra Presidenza del consiglio e regione Sardegna

L’imposta sullo scalo turistico degli aerei e delle imbarcazioni da diporto, introdotta da una legge tributaria della regione Sardegna nel 2006 e, successivamente, cancellata dalla Finanziaria 2009, che grava sulle persone fisiche e giuridiche che hanno il proprio domicilio fiscale al di fuori del territorio dell’isola, viola il diritto comunitario perché non in linea con il principio della libera prestazione dei servizi e costituisce un aiuto di Stato.
Questo il dispositivo finale della Corte di giustizia europea emesso con la sentenza odierna riguardante la causa (C-169/08) che vede contrapposti la Presidenza del consiglio dei Ministri e la regione Sardegna. A rivolgersi alla Corte europea è stata la Corte costituzionale italiana che, dopo essersi pronunciata, con sentenza n. 102/2008, sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate da due ricorsi presentati dalla Presidenza del consiglio, dichiarandole inammissibili o infondate per quanto attiene l’attuazione dell’articolo 117 della Carta costituzionale, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte Ue le questioni pregiudiziali riguardanti l’interpretazione degli articoli 49 CE e 87 CE.

Il caso
La regione Sardegna, con la legge n. 4 dell’ 11 maggio 2006, ha introdotto la cosiddetta “tassa sul lusso” con cui si istituisce, dal 2006, una imposta regionale sullo scalo turistico di aeromobili e unità da diporto che riguarda gli aerei adibiti al trasporto privato e le imbarcazioni da diporto, di lunghezza superiore a 14 metri, nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre. L’imposta grava sulla persona fisica o giuridica che ha domicilio fiscale fuori dal territorio regionale; il pagamento del tributo avviene per ogni scalo aereo mentre per le imbarcazioni la tassa è annuale e viene pagata entro 24 ore dall’approdo nei porti della Sardegna. Contro l’istituzione di questa tassa regionale, la Presidenza del consiglio dei Ministri ha presentato due ricorsi alla Corte costituzionale e con la Legge finanziaria 2009 ha definitivamente cassato la norma.

La sentenza
I giudici del Lussemburgo hanno ritenuto che la tassa, riscossa dal 2006 al 2008, costituisca un aiuto di Stato poiché grava soltanto sulle persone fisiche e giuridiche che non hanno il domicilio fiscale in Sardegna ed è in contrasto con la normativa comunitaria che sancisce la libera circolazione dei servizi, prevista dall’articolo 49 CE, creando una disparità di trattamento nei confronti dei non residenti. Infatti, sostiene la Corte, l’imposta “è dovuta per effetto dello scalo degli aeromobili adibiti al trasporto privato di persone e delle imbarcazioni da diporto non in ragione della situazione dei contribuenti interessati“.
Non vale, per la Corte europea, la giustificazione addotta dalla regione Sardegna secondo cui la “tassa sul lusso”sia destinata alla tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, poiché anche gli aerei e le imbarcazioni locali contribuiscono a incrementare il tasso di inquinamento, dal momento che le imposte regionali pagate dai residenti non sono destinate a questo unico scopo ma servono a “finanziare l’insieme delle azioni regionali“.
Per quanto riguarda le disposizioni regionali che accordano ad alcune imprese il non assoggettamento all’imposta costituisce “una rinuncia della Regione al gettito fiscale che essa avrebbe potuto riscuotere” e il fatto che siano debitori dell’imposta unicamente i non residenti attribuisce a questi ultimi “un vantaggio tributario di natura selettiva” che si configura come “una misura di aiuto di Stato a favore delle imprese stabilite in Sardegna“.

La nozione di aiuto
Secondo la Corte nella nozione di aiuto non rientrano soltanto prestazioni positive come possono essere le sovvenzioni, i prestiti o l’assunzione di partecipazione al capitale delle imprese ma anche tutti quegli interventi che, in varie forme, “alleviano gli oneri che di regola gravano sul bilancio di una impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti“. Il fatto che gli esercenti di aeromobili adibiti al trasporto privato di persone e di unità da diporto con domicilio fiscale nel territorio regionale non siano tenuti al pagamento dell’imposta regionale può costituire un aiuto di Stato.

Lilia Chini

 pubblicato il 17/11/2009

fonte : agenzia del territorio

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La vendita di immobili da parte del costruttore è attività d’impresa

venerdì, 30 ottobre 2009

La vendita di immobili da parte del costruttore è attività d’impresa

A questa conclusione è pervenuta la Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza emanata ieri
La società al centro della controversia è un’impresa operante nel ramo costruzioni, specializzata in particolare nell’attività di ingegneria, di progettazione, di consulenza e di manodopera, sia per conto terzi che per conto proprio. La vendita degli immobili costruiti per conto proprio non costituisce l’attività principale della società ma un’attività distinta, derivante dalla sua attività di impresa di costruzioni soggetta a Iva. Considerato che la normativa danese in materia di Iva prevede l’esenzione per la vendita di immobili realizzati per conto proprio, la società era tenuta, in quanto soggetto passivo misto, a calcolare un pro-rata per determinare l’importo oggetto della detrazione dell’Iva alla quale essa aveva diritto sulle spese comuni alle sue due attività, ovvero sui suoi costi generali. Reputando che l’attività di vendita degli immobili costruiti per conto proprio fosse da considerarsi un’operazione immobiliare accessoria secondo l’articolo 19, n. 2, seconda frase, della sesta direttiva Iva, la società, evidentemente in contrasto con l’amministrazione fiscale danese, non ha preso in considerazione la cifra d’affari risultante dalla vendita degli immobili costruiti per conto proprio nel calcolo del prorata in questione. La controversia insorta tra la società e l’Amministrazione finanziaria riguarda il diritto alla detrazione parziale dell’imposta sul valore aggiunto che la società poteva far valere sui suoi costi generali.

L’intervento della Corte di Giustizia
Arrivata all’attenzione della Suprema Corte danese, la controversia è stata sospesa dai giudici nazionali per domandare, principalmente, alla Corte di giustizia se l’articolo 19, n. 2, della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un’impresa di costruzioni, la vendita di immobili da essa costruiti per conto proprio può essere qualificata come “operazione immobiliare accessoria” ai sensi di tale disposizione e, se, nell’ambito di tale qualificazione, occorra valutare in concreto in quale misura la suddetta attività, isolatamente considerata, implichi un uso di beni e servizi per i quali deve essere pagata l’Iva. Nel merito, gli eurogiudici hanno ricordato che, per delimitare l’esatta portata di una disposizione di diritto comunitario, bisogna tener conto del suo tenore letterale, del suo contesto e delle sue finalità e come, nel caso in cui la stessa disposizione non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata, di essa si debba dare un’interpretazione uniforme nell’intera Comunità.
La normativa comunitaria
Ebbene l’articolo 19, n. 2, della sesta direttiva non contiene alcun rinvio esplicito al diritto degli Stati membri a determinare il suo senso e la sua portata, e la sua formulazione non consente, di per sé, di ritenere con certezza che esso riguardi un’attività come quella di cui trattasi nella causa principale. La corte ha sottolineato che l’articolo 19 della sesta direttiva fa del capo XI, dedicato al regime di detrazione. Il diritto a detrazione, sancito dall’articolo 17, n. 2, che riguarda l’imposta applicata a monte sui beni o sui servizi impiegati dal soggetto passivo ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, è finalizzato a sgravare interamente l’imprenditore dall’onere dell’Iva dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’Iva garantisce, in tal modo, la perfetta neutralità per quanto riguarda l’onere fiscale di tutte le attività economiche soggette all’Iva. Quando il soggetto passivo effettua però contemporaneamente operazioni Iva che danno diritto a detrazione e operazioni esenti che non conferiscono tale diritto, l’articolo 17, n. 5, della sesta direttiva prevede che la detrazione è ammessa soltanto per la parte dell’Iva che è proporzionale all’importo delle operazioni soggette ad imposta.
Il pro-rata di detrazione
Tale prorata di detrazione è costituito da una frazione avente, al numeratore, la cifra d’affari relativa alle operazioni soggette ad imposta e, al denominatore, la cifra d’affari totale, mentre è previsto, in via di deroga, che non si tiene conto dell’importo della cifra d’affari relativa alle “operazioni immobiliari accessorie”, pur tuttavia, non contenendo la sesta direttiva alcuna definizione di “operazione immobiliare accessoria”. Al riguardo la Corte, anche rifacendosi a proprie precedenti decisioni, ha sottolineato come ai sensi dell’articolo 19, n. 2 una attività economica non può qualificarsi come “accessoria” quando costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile dell’impresa.
L’attività imponibile dell’impresa
Ed è proprio sulla base di tale assunto che gli eurogiudici hanno risolto la questione loro sottoposta dalla magistratura danese, affermando che l’attività di vendita di immobili che un’impresa di costruzioni ha realizzato per conto proprio non può essere in alcun caso considerata come un’attività accessoria alla sua attività principale imponibile, anche quando questa sia la realizzazione di immobili per conto terzi, derivando la stessa dalla medesima attività di costruzione. Dunque, come recita chiaramente il dispositivo della sentenza “l’art. 19, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che la vendita, da parte di un’impresa di costruzioni, di immobili da essa costruiti per conto proprio non può essere qualificata come “operazione immobiliare accessoria” ai sensi della citata disposizione, poiché tale attività costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile dell’impresa suddetta. In virtù di tale circostanza, non occorre valutare in concreto in quale misura la menzionata attività di vendita, isolatamente considerata, implichi un uso di beni e servizi per i quali l’imposta sul valore aggiunto è dovuta.”
Il principio di neutralità fiscale
Sempre con la medesima pronuncia, i giudici europei hanno inoltre affermato che il principio di neutralità fiscale non osta a che un’impresa di costruzioni che versa l’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni di costruzione da essa effettuate per conto proprio, sia, dalla normativa fiscale del proprio paese, impossibilitata a detrarre integralmente l’ imposta afferente i costi generali connessi alla realizzazione delle prestazioni suddette, in ragione del fatto che la cifra d’affari risultante dalla vendita delle costruzioni così realizzate è esente dall’Iva.
Infatti, hanno ricordato i giudici sovranazionali, il principio di neutralità fiscale, per cui il soggetto passivo può detrarre integralmente l’Iva che grava sui beni e servizi acquistati per l’esercizio delle sue attività soggette a imposta, costituisce la traduzione, operata dal legislatore comunitario in materia di Iva, del principio generale di parità di trattamento. A differenza di quest’ultimo, lo stesso non riveste rango costituzionale e necessita quindi di una elaborazione legislativa, che può essere realizzata soltanto con un atto di diritto comunitario derivato. Il principio di neutralità fiscale, ha concluso la corte, può quindi costituire l’oggetto, nell’ambito di un tale atto legislativo, di specificazioni come quelle, recepite nel diritto danese, che derivano dall’applicazione combinata degli articoli 19, n. 1, e 28, n. 3, lett. b), nonché del punto 16 dell’allegato F, della sesta direttiva, in forza della quale il soggetto passivo che eserciti attività di vendita di beni immobili, alcune soggette ad imposta ed altre esenti, non può detrarre integralmente l’Iva che grava sui suoi costi generali.

Mauro Di Biasi pubblicato il 30/10/2009
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