Archivio di ottobre 2009

La vendita di immobili da parte del costruttore è attività d’impresa

venerdì, 30 ottobre 2009

La vendita di immobili da parte del costruttore è attività d’impresa

A questa conclusione è pervenuta la Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza emanata ieri
La società al centro della controversia è un’impresa operante nel ramo costruzioni, specializzata in particolare nell’attività di ingegneria, di progettazione, di consulenza e di manodopera, sia per conto terzi che per conto proprio. La vendita degli immobili costruiti per conto proprio non costituisce l’attività principale della società ma un’attività distinta, derivante dalla sua attività di impresa di costruzioni soggetta a Iva. Considerato che la normativa danese in materia di Iva prevede l’esenzione per la vendita di immobili realizzati per conto proprio, la società era tenuta, in quanto soggetto passivo misto, a calcolare un pro-rata per determinare l’importo oggetto della detrazione dell’Iva alla quale essa aveva diritto sulle spese comuni alle sue due attività, ovvero sui suoi costi generali. Reputando che l’attività di vendita degli immobili costruiti per conto proprio fosse da considerarsi un’operazione immobiliare accessoria secondo l’articolo 19, n. 2, seconda frase, della sesta direttiva Iva, la società, evidentemente in contrasto con l’amministrazione fiscale danese, non ha preso in considerazione la cifra d’affari risultante dalla vendita degli immobili costruiti per conto proprio nel calcolo del prorata in questione. La controversia insorta tra la società e l’Amministrazione finanziaria riguarda il diritto alla detrazione parziale dell’imposta sul valore aggiunto che la società poteva far valere sui suoi costi generali.

L’intervento della Corte di Giustizia
Arrivata all’attenzione della Suprema Corte danese, la controversia è stata sospesa dai giudici nazionali per domandare, principalmente, alla Corte di giustizia se l’articolo 19, n. 2, della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un’impresa di costruzioni, la vendita di immobili da essa costruiti per conto proprio può essere qualificata come “operazione immobiliare accessoria” ai sensi di tale disposizione e, se, nell’ambito di tale qualificazione, occorra valutare in concreto in quale misura la suddetta attività, isolatamente considerata, implichi un uso di beni e servizi per i quali deve essere pagata l’Iva. Nel merito, gli eurogiudici hanno ricordato che, per delimitare l’esatta portata di una disposizione di diritto comunitario, bisogna tener conto del suo tenore letterale, del suo contesto e delle sue finalità e come, nel caso in cui la stessa disposizione non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata, di essa si debba dare un’interpretazione uniforme nell’intera Comunità.
La normativa comunitaria
Ebbene l’articolo 19, n. 2, della sesta direttiva non contiene alcun rinvio esplicito al diritto degli Stati membri a determinare il suo senso e la sua portata, e la sua formulazione non consente, di per sé, di ritenere con certezza che esso riguardi un’attività come quella di cui trattasi nella causa principale. La corte ha sottolineato che l’articolo 19 della sesta direttiva fa del capo XI, dedicato al regime di detrazione. Il diritto a detrazione, sancito dall’articolo 17, n. 2, che riguarda l’imposta applicata a monte sui beni o sui servizi impiegati dal soggetto passivo ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, è finalizzato a sgravare interamente l’imprenditore dall’onere dell’Iva dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’Iva garantisce, in tal modo, la perfetta neutralità per quanto riguarda l’onere fiscale di tutte le attività economiche soggette all’Iva. Quando il soggetto passivo effettua però contemporaneamente operazioni Iva che danno diritto a detrazione e operazioni esenti che non conferiscono tale diritto, l’articolo 17, n. 5, della sesta direttiva prevede che la detrazione è ammessa soltanto per la parte dell’Iva che è proporzionale all’importo delle operazioni soggette ad imposta.
Il pro-rata di detrazione
Tale prorata di detrazione è costituito da una frazione avente, al numeratore, la cifra d’affari relativa alle operazioni soggette ad imposta e, al denominatore, la cifra d’affari totale, mentre è previsto, in via di deroga, che non si tiene conto dell’importo della cifra d’affari relativa alle “operazioni immobiliari accessorie”, pur tuttavia, non contenendo la sesta direttiva alcuna definizione di “operazione immobiliare accessoria”. Al riguardo la Corte, anche rifacendosi a proprie precedenti decisioni, ha sottolineato come ai sensi dell’articolo 19, n. 2 una attività economica non può qualificarsi come “accessoria” quando costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile dell’impresa.
L’attività imponibile dell’impresa
Ed è proprio sulla base di tale assunto che gli eurogiudici hanno risolto la questione loro sottoposta dalla magistratura danese, affermando che l’attività di vendita di immobili che un’impresa di costruzioni ha realizzato per conto proprio non può essere in alcun caso considerata come un’attività accessoria alla sua attività principale imponibile, anche quando questa sia la realizzazione di immobili per conto terzi, derivando la stessa dalla medesima attività di costruzione. Dunque, come recita chiaramente il dispositivo della sentenza “l’art. 19, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che la vendita, da parte di un’impresa di costruzioni, di immobili da essa costruiti per conto proprio non può essere qualificata come “operazione immobiliare accessoria” ai sensi della citata disposizione, poiché tale attività costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile dell’impresa suddetta. In virtù di tale circostanza, non occorre valutare in concreto in quale misura la menzionata attività di vendita, isolatamente considerata, implichi un uso di beni e servizi per i quali l’imposta sul valore aggiunto è dovuta.”
Il principio di neutralità fiscale
Sempre con la medesima pronuncia, i giudici europei hanno inoltre affermato che il principio di neutralità fiscale non osta a che un’impresa di costruzioni che versa l’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni di costruzione da essa effettuate per conto proprio, sia, dalla normativa fiscale del proprio paese, impossibilitata a detrarre integralmente l’ imposta afferente i costi generali connessi alla realizzazione delle prestazioni suddette, in ragione del fatto che la cifra d’affari risultante dalla vendita delle costruzioni così realizzate è esente dall’Iva.
Infatti, hanno ricordato i giudici sovranazionali, il principio di neutralità fiscale, per cui il soggetto passivo può detrarre integralmente l’Iva che grava sui beni e servizi acquistati per l’esercizio delle sue attività soggette a imposta, costituisce la traduzione, operata dal legislatore comunitario in materia di Iva, del principio generale di parità di trattamento. A differenza di quest’ultimo, lo stesso non riveste rango costituzionale e necessita quindi di una elaborazione legislativa, che può essere realizzata soltanto con un atto di diritto comunitario derivato. Il principio di neutralità fiscale, ha concluso la corte, può quindi costituire l’oggetto, nell’ambito di un tale atto legislativo, di specificazioni come quelle, recepite nel diritto danese, che derivano dall’applicazione combinata degli articoli 19, n. 1, e 28, n. 3, lett. b), nonché del punto 16 dell’allegato F, della sesta direttiva, in forza della quale il soggetto passivo che eserciti attività di vendita di beni immobili, alcune soggette ad imposta ed altre esenti, non può detrarre integralmente l’Iva che grava sui suoi costi generali.

Mauro Di Biasi pubblicato il 30/10/2009
FONTE AGENZIA ENTRATE

 

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Internet, Facebook ottiene maxi risarcimento in causa anti-spam

venerdì, 30 ottobre 2009

Internet, Facebook ottiene maxi risarcimento in causa anti-spam

Los Angeles, 30 ott. (Ap) – Maxi risarcimento in America per Facebook: 711 milioni di dollari in danni riconosciuti al social network da un tribunale della California, per le attività di spamming illegale – un bombardamento di messaggi pubblicitari indesiderati – effettuato da un operatore di marketing via internet. A riferire della sentenza la stessa società, secondo cui si tratta del secondo maggiore risarcimento danni su una causa anti spamming.

Il condannato si chiama Sanford Wallace, Facebook lo aveva querelato per accessi non autorizzati agli account di diversi iscritti al social network, che aveva utilizzato per inviare messaggi fasulli a scopo pubblicitario. Il tribunale californiano ha anche deciso di deferire Wallace al procuratore generale Usa per oltraggio alla corte, reato con cui rischia pene detentive.

Wallace non è nuovo a condanne di questo genere. Nel maggio del 2008 un tribunale di Los Angeles lo aveva condannato, assieme al suo socio Walter Rines, al risarcimento di danni per 230 milioni di dollari a favore di un altro social network, MySpace, che a sua volta era stato oggetto di bombardamenti di messaggi spazzatura. Nel 2006 gli era stata comminata un’ammenda da 4 milioni per aver diffuso di programmi che infettavano i computer, con sistemi spia (spyware) o che scatenavano il proliferare di aperture automatiche di finestre (pop-up). Secondo quanto riporta la sentenza del tribunale Californiano, Wallace è residente a Las Vegas ma non sono disponibili recapiti per contattarlo.

FONTE TISCALI 

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Abusi edilizi Ogliastra

venerdì, 30 ottobre 2009

Ogliastra

Abusi edilizi

Amici della terra «Siamo tutti con Fiordalisi»

Domenica 09 agosto 2009

G li ambientalisti esultano per l’offensiva del procuratore della Repubblica di Lanusei Domenico Fiordalisi, che ha iniziato le procedure per l’esecuzione di decine e decine di sentenze penali passate in giudicato contro altrettanti abusi edilizi, L’iniziativa – già adottata nella giurisdizione del Tribunale di Nuoro – «ha il pieno sostegno delle associazioni ecologiste Amici della Terra e Gruppo d’Intervento giuridico – scrive il presidente Stefano Deliperi in una nota – in questa battaglia per la legalità e la salvaguardia ambientale. Quella legalità in materia di abusivismo edilizio troppo spesso dimenticata da troppe amministrazioni locali e dalla Regione autonoma della Sardegna».
Anche gli ambientalisti sollecitano dunque un rinnovato impegno per combattere la piaga di mattone selvaggio.

fonte unione sarda agosto 2009 
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Siamo abusivi, non criminali

venerdì, 30 ottobre 2009

Tertenia. Confronto serrato con i sindaci che replicano: non abbiamo i soldi per completare le procedure

«Siamo abusivi, non criminali»

Mattone, il condono è un miraggio da 30 anni

Venerdì 07 agosto 2009

I sindaci sono chiamati a eseguire le sentenze di demolizione delle costruzioni abusive, ma tra i proprietari c’è chi aspetta da trent’anni i condoni promessi. Dopo l’offensiva della Procura, confronto serrato fra cittadini e amministratori.

L e sentenze di condanna per abusi edilizi giacevano da anni in attesa di esecuzione. Il procuratore Domenico Fiordalisi al suo arrivo a Lanusei le ha rispolverate senza indugi. Il particolare è emerso nel corso dell’incontro sollecitato dai sindaci della costa ogliastrina all’assessore regionale Gabriele Asunis. La sala consiliare era gremita di cittadini nei guai per abusi edilizi più o meno gravi, che in questi giorni stanno vivendo, insieme ai loro familiari, momenti di grave preoccupazione. Nei loro interventi non rifiutano l’etichetta di abusivi, ammettono di aver infranto la legge ma non accettano di essere criminalizzati in quanto hanno dovuto agire spesso in stato di necessità o in assenza assoluta di risposte da parte di comuni, Regione e uffici statali. È il caso esposto da Mario Nieddu, commerciante di Tortolì che ha costruito un casotto in legno nella marina di Sarrala prima del 1972 .Dal 1985 attende dalla Sovrintendenza un parere decisivo per ottenere la sanatoria. Un parere che non è mai arrivato. Secondo Giampaolo Monni, geometra ed ex amministratore di Tertenia, a dare il cattivo esempio è stata proprio la pubblica amministrazione «I cittadini che hanno atteso per anni, invano, una pianificazione degli interventi edilizi – ha spiegato Monni – si sono ritrovati con un pugno di mosche. Stato, Regione e Comuni pongano rimedio, seppure tardivo, alle loro inadempienze. Dove non è possibile la sanatoria, si autorizzi la nascita di aggregati costieri o rurali».
Nella marina di Sarrala il fenomeno dell’abusivismo ha assunto un’autentica impennata a partire dagli ultimi anni ‘70 e la zona detiene oggi il record provinciale degli abusi accertati. La raffica delle ingiunzioni a demolire emesse nei giorni scorsi dalla Procura di Lanusei rischia ora di mettere in crisi anche molte amministrazioni comunali. I sindaci infatti sono chiamati ad accertare, entro 90 giorni, la consistenza dei beni da trasferire al patrimonio indisponibile del Comune. «Ogni accertamento- ha spiegato Marcella Lepori sindaco di Tortolì – costa 3.700 euro. Chi ci dà i soldi per effettuarli?»
«Ci pensi direttamente la Regione – ha proposto Giampiero Muceli sindaco di Cardedu – così come per le demolizioni, senza lasciare i sindaci nello scomodo ruolo di parafulmine». Per l’assessore Asunis, intervenuto in chiusura, la rinuncia dei Comuni alle loro prerogative sarebbe un segno di arretramento rispetto alla logica del decentramento. «Il fenomeno dell’abusivismo – ha concluso Asunis – ha bisogno di una soluzione che veda un impegno comune da parte di tutti, compresi gli abusivi in forma associata». Ma occorre fare in fretta, per evitare tensioni sociali. tensioni sociali.
NINO MELIS

fonte L’UNIONE SARDA  

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Roma e Milano, leggero ottimismo per il settore uffici

venerdì, 30 ottobre 2009

 

Roma e Milano, leggero ottimismo per il settore uffici

di Pierpaolo Molinengo

La pausa estiva sembra non aver sfiorato il settore immobiliare degli uffici in Italia. A Milano nel terzo trimestre del 2009 il mercato delle locazioni ha mostrato un’accelerazione rispetto al trimestre precedente, registrando un volume di assorbimento di circa 65.000 mq, mentre Roma, con un assorbimento di circa 30.000 mq è tornata sul livello medio trimestrale.
La variazione annua rispetto allo stesso trimestre del 2008 è tornata positiva, pari al +12% a Milano ed + 2% a Roma. Rimane invece negativo il gap tra il volume totale assorbito nei primi nove mesi del 2009 e quello dello scorso anno, pari ad una contrazione del 43% a Milano e del 32% a Roma.
Gli investimenti nel settore uffici a Milano hanno rallentato nel terzo trimestre dell’anno, complici i mesi estivi, con quasi €75 milioni investiti, portando il totale investito nei primi nove mesi a poco meno di €270 milioni, rispetto a €700 milioni registrati a livello nazionale. Spiega Douglas Babington Smith, responsabile per Jones Lang LaSalle del team di Capital Markets a Milano: «il rendimento netto prime è rimasto stabile nel terzo trimestre 2009, sul livello di 5,15%. Inizia a colmarsi il gap tra domanda e offerta e le richieste attuali per immobili offerti in vendita sono più allineate con le richieste dei potenziali acquirenti».
Anche a Roma nel terzo trimestre l’attività nel mercato delle locazioni è stata vivace ed in crescita rispetto allo scorso trimestre, nascondendo però la realtà di un mercato piccolo.

«La dimensione media delle unità locate a Roma rimane piccola, se paragonata ai mercati più maturi: solo nel terzo trimestre le superfici inferiori a 500 mq hanno rappresentato il 55% dell’assorbimento totale, espresso in numero di unità e solo l’11% del volume totale espresso in superficie», afferma Luca Di Nisio, responsabile dell’Agency per Jones Lang LaSalle a Roma. Il volume investito nel settore uffici della capitale per il terzo trimestre del 2009, ha raggiunto €155 milioni, portando il totale degli investimenti nel settore nei primi nove mesi dell’anno a quasi € 350 milioni. «Continuiamo a rilevare un discreto interesse da parte degli investitori nel settore degli uffici a Roma», afferma Marco Daviddi, responsabile del team di Capital Markets a Roma per Jones Lang LaSalle.
 
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